Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 8 agosto 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha innovato profondamente il governo dello sport italiano. L'impianto dell'ordinamento sportivo, consolidato da una lunga tradizione, ha conosciuto nell'ultimo decennio rilevanti novità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che prevedeva il «riordino» del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e del citato decreto-legge n. 138 del 2002 avente ad oggetto il «riassetto» del CONI, in particolare con la costituzione di una società per azioni, la società CONI Servizi Spa, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto-legge trasferiva alla società il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI, oltre a prevedere che la stessa società succedeva al CONI nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi.
      L'oggetto sociale della società è l'espletamento delle attività strumentali per l'attuazione dei compiti del CONI. A tale fine - in base al contratto di servizio che annualmente regola i rapporti, anche finanziari, tra i due soggetti - la società CONI Servizi Spa veniva titolata ad effettuare «la prestazione di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi».
      Il citato decreto-legge istitutivo, sul presupposto di una razionalizzazione dell'apparato amministrativo e del risanamento

 

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dei conti dell'ente, ha nei fatti proceduto ad esternalizzare le funzioni del CONI e a depatrimonializzarne la struttura.
      Il provvedimento già nella fase dell'approvazione non mancò di suscitare riserve: nel metodo, per il mancato coinvolgimento del mondo sportivo sul tema e per l'adozione della normazione di necessità e di urgenza su una materia, la riforma sostanziale del sistema sportivo, che avrebbe richiesto una più articolata condivisione tra i soggetti interessati; nella sostanza, per il timore che la societarizzazione dell'ordinamento sportivo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze potesse alimentare ingerenze sullo sport, non solo sui conti, ma anche sulle scelte strategiche. Il provvedimento, inoltre, avrebbe contribuito a creare una sorta di precarizzazione finanziaria della costituenda società, legata com'era nel suo funzionamento ad un contratto di servizi annuale.
      Il risultato complessivo che ne è conseguito in termini di governo dello sport nel nostro Paese è per molti versi singolare: lungi dalle esigenze di semplificazione, si è aggiunto all'ordinamento preesistente un nuovo soggetto, un nuovo centro di interessi, soluzione peraltro sconosciuta nel panorama internazionale in materia di organizzazione dello sport; il CONI, come depatrimonializzato, diventa organo strategico di indirizzo e di promozione; la società CONI Servizi Spa che, pur soggetto formalmente privato, diviene sostanzialmente pubblica per aver eroso parte dello spessore pubblicistico del CONI in ragione dei poteri di gestione delle provviste pubbliche per realizzare i compiti istitutivi dell'ente; e, ancora, la possibile coincidenza, prevista dal citato decreto-legge n. 138 del 2002, tra gli organi di vertice della società, designati dal CONI, e le cariche apicali dello stesso ente designante.
      È palese come il profilo dell'autonomia organizzativa e funzionale dello sport, ancora più necessario nell'attuale delicata fase di transizione caratterizzata dalla crisi di alcune discipline e dal rilancio di altre specialità, abbia conosciuto un appesantimento in termini organici e al tempo stesso una limitazione della sua sfera con l'approvazione della norma di «riassetto» del CONI.
      Al dato della norma che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di designazione degli organi di controllo della società, si contrappone l'attribuzione allo stesso Ministero dell'intero capitale sociale. Nei fatti, oltre che in punto di diritto, tale circostanza porta con sé il rischio di un'ingerenza, in linea di principio legittima in quanto azionista di riferimento, nelle scelte gestionali della società; rischio vieppiù amplificato proprio dalla potenziale coincidenza degli organi della società con quelli dell'ente committente.
      Da queste premesse muove la presente proposta di legge, nella consapevolezza che lo sport italiano è una realtà molto articolata che, per diffusione sul territorio, per elevato grado delle professionalità interessate, per specificità delle federazioni di riferimento e per importanza degli interessi economici sia diretti che indotti, necessita di una rappresentanza indipendente, autorevole, tale da garantire il giusto equilibrio tra la «dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale», per dirla con le parole dello statuto del CONI, soprattutto tra i più giovani. Concetti quanto mai attuali nell'odierna fase dicotomica dello sport italiano che vede alcune discipline attraversare momenti di transizione, come succede per il calcio, e altre che vivono un'effervescenza di risultati e di consensi, come succede per il rugby. Fasi in cui il ruolo di guida del CONI è di fondamentale importanza nel promuovere non solo la diffusione delle discipline, ma soprattutto i princìpi informatori di uno sport sano, come momento di coesione sociale oltre che di crescita economica.
      È necessario che la promozione dello sport recuperi autonomia e indipendenza nell'approccio complessivo; liberi da ingerenze di qualsivoglia natura, a partire da quelle politiche, gli organi rappresentativi dello sport potranno acquistare piena consapevolezza di giudizio nelle scelte di crescita di un comparto fondamentale
 

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del nostro Paese, perché pregno di contenuti al tempo stesso economici, sociali e culturali.
      L'autonomia del CONI, così come sancita nella sua carta fondamentale, deve essere un valore condiviso da tutti e in favore di tutti, lungi da ogni appartenenza politica.
      Nella consapevolezza che il passaggio alla forma societaria non ha giovato all'autonomia e al rilancio dello sport, la presente proposta di legge intende procedere alla semplificazione dell'ordinamento sportivo nazionale attraverso lo scioglimento della società CONI Servizi Spa e il contestuale ritorno presso il CONI dei beni, dei rapporti e dei poteri gestori trasferiti con il citato decreto-legge n. 138 del 2002. A conforto di tale scelta milita la circostanza che la società, nei fatti, ha svolto i compiti che, negli esercizi precedenti la sua istituzione, erano svolti dal personale direttamente dipendente dall'amministrazione.
      La tutela dello sport, in tutte le sue manifestazioni e per ogni profilo, è figlia dell'autonomia di giudizio degli organi rappresentativi, principio che la societarizzazione delle funzioni dell'ente non è riuscita a spiegare. Vera pietra angolare dell'indipendenza è la necessità di una sostanziale autonomia finanziaria dell'ente perché solo dal superamento del meccanismo di contribuzione connesso alle dinamiche politiche, in particolare legato all'approvazione della legge finanziaria, può derivare una stabilità di risorse che costituisce la condizione prima affinché lo sport, sia direttamente che per l'indotto, possa godere una stabile visione prospettica quanto agli obiettivi da raggiungere, contribuendo in maniera determinante alla produzione di ricchezza nazionale.
      La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 evidenzia l'indispensabilità dell'autonomia finanziaria del CONI e della semplificazione dell'ordinamento quali presupposti per una promozione forte e indipendente dello sport in Italia.
      L'articolo 2 prevede, in aderenza a tale esigenza di semplificazione e di razionalizzazione, lo scioglimento della CONI Servizi Spa e il contestuale trasferimento al CONI di tutti i rapporti prima facenti capo alla società.
      L'articolo 3 disciplina il periodo transitorio del trasferimento dei citati rapporti al CONI in linea con la necessità di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte e la continuità delle attività già iniziate. Allo scopo è prevista l'utilizzazione delle risorse stanziate per il finanziamento del CONI, per il quadriennio 2005-2008, nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).
      L'articolo 4, in linea con la filosofia che permea la proposta di legge, prevede l'incompatibilità dell'incarico di presidente del CONI, di segretario generale e di componente del consiglio e della giunta nazionale del medesimo CONI con l'esercizio del mandato parlamentare.
      L'articolo 5 prevede l'autonomia finanziaria del CONI, quale condizione essenziale per il consolidamento della piena indipendenza di giudizio e di valutazione nelle scelte che investono l'ordinamento delle discipline sportive nel nostro Paese in armonia con gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale. Alle quote dei prelievi che già ordinariamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI, la presente proposta di legge prevede, e cumula, le maggiore entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento delle ritenute sui premi dei giochi e delle scommesse.
 

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